Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
   Rafforzamento del ((bonus)) sociale ((per elettricita' e gas)) 
 
  1.  Per  il  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  le  agevolazioni
relative  alle  tariffe  per  la  fornitura  di   energia   elettrica
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati  ed  ai
clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41  del  18  febbraio
2008, e la compensazione per la fornitura  di  gas  naturale  di  cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sulla base del valore ISEE di cui all'articolo  1,  comma  17,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente,  tenendo  conto  di  quanto
stabilito dalla medesima Autorita'  in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197,  nel  limite
di 400 milioni di euro. 
  2. Dal secondo trimestre 2023  e  fino  al  31  dicembre  2023,  le
agevolazioni relative alle  tariffe  di  cui  all'articolo  3,  comma
9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
sulla base dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel  limite  di  5
milioni di euro. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  405  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili sul bilancio della ((Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA))) per l'anno 2023. Con riferimento  all'anno  2022,
l'Autorita' predispone entro  il  31  maggio  2023  la  relazione  di
rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, ((dalla  legge))
27 aprile 2022, n. 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  recante
          misure  urgenti  per  il  sostegno  a   famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale: 
                «Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). -  1.  Al
          fine  di  contenere  gli  oneri  finanziari  a  carico  dei
          cittadini e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sino al 31  dicembre
          2010 (31), e' sospesa l'efficacia delle norme  statali  che
          obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare  atti
          aventi ad oggetto l'adeguamento di  diritti,  contributi  o
          tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
          relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
          automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
          servizi  aeroportuali  offerti  in  regime  di   esclusiva,
          nonche' dei servizi di trasporto ferroviario  sottoposti  a
          regime di  obbligo  di  servizio  pubblico,  nonche'  delle
          tariffe  postali   agevolate,   fatta   eccezione   per   i
          provvedimenti volti al recupero  dei  soli  maggiori  oneri
          effettivamente sostenuti  e  per  le  tariffe  relative  al
          servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica  e  del
          gas, e fatti salvi eventuali  adeguamenti  in  diminuzione.
          Per il settore autostradale e per  i  settori  dell'energia
          elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui  ai
          commi 2 e  seguenti.  Per  quanto  riguarda  i  diritti,  i
          contributi  e  le  tariffe   di   pertinenza   degli   enti
          territoriali l'applicazione della disposizione  di  cui  al
          presente  comma  e'  rimessa  all'autonoma  decisione   dei
          competenti organi di Governo. 
                2. Ferma restando  la  piena  efficacia  e  validita'
          delle   previsioni   tariffarie   contenute   negli    atti
          convenzionali  vigenti,  limitatamente  all'anno  2009  gli
          incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino  al  30
          aprile 2009 e sono applicati  a  decorrere  dal  1°  maggio
          2009. 
                3.  Entro  il  30  aprile  2009,  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   da
          formularsi  entro  il  28   febbraio   2009,   sentite   le
          Commissioni parlamentari competenti, sono approvate  misure
          finalizzate  a  creare  le  condizioni  per  accelerare  la
          realizzazione dei piani  di  investimento,  fermo  restando
          quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali. 
                4. Fino alla data del  30  aprile  2009  e'  altresi'
          sospesa la  riscossione  dell'incremento  del  sovrapprezzo
          sulle tariffe di pedaggio autostradali  decorrente  dal  1°
          gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo  1,  comma
          1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                5.   All'articolo   8-duodecies,   comma    2,    del
          decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  dopo  le
          parole  «alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto» e' aggiunto il seguente periodo: 
                  «Le  societa'  concessionarie,  ove   ne   facciano
          richiesta, possono concordare con il concedente una formula
          semplificata  del  sistema  di  adeguamento  annuale  delle
          tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
          l'intera durata della convenzione,  dell'inflazione  reale,
          anche tenendo conto degli  investimenti  effettuati,  oltre
          che sulle  componenti  per  la  specifica  copertura  degli
          investimenti di cui all'articolo 21, del  decreto-legge  24
          dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2004,  n.  47,   nonche'   dei   nuovi
          investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
          deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25  agosto  2007,  ovvero  di
          quelli eventualmente compensati attraverso il  parametro  X
          della direttiva medesima.». 
                6. All'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,
          n.  262,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2006, n. 286,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 84, il  penultimo  e  l'ultimo  periodo
          sono soppressi; 
                  b) i commi 87 e 88 sono abrogati; 
                  c). 
                6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24  dicembre
          2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  2004,  n.  47,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
          concessionario provvede a comunicare al  concedente,  entro
          il 31 ottobre di ogni anno, le  variazioni  tariffarie  che
          intende applicare nonche' la  componente  investimenti  del
          parametro  X  relativo  a  ciascuno  dei  nuovi  interventi
          aggiuntivi. Il concedente, nei  successivi  trenta  giorni,
          previa  verifica   della   correttezza   delle   variazioni
          tariffarie, trasmette la  comunicazione,  nonche'  una  sua
          proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di  concerto,
          approvano  o   rigettano   le   variazioni   proposte   con
          provvedimento motivato nei quindici  giorni  successivi  al
          ricevimento della comunicazione. Il provvedimento  motivato
          puo' riguardare esclusivamente le verifiche  relative  alla
          correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
          dei relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi
          inadempienze delle disposizioni previste dalla  convenzione
          e che siano state formalmente contestate dal concessionario
          entro il 30 giugno precedente.»; 
                  b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 
                7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23  dicembre
          1992, n. 498, come modificato dall'articolo  2,  comma  85,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
          seguente: 
                  «b)  mantenere  adeguati  requisiti  di   solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;». 
                8. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          effettua un  particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei
          prezzi,  nel  mercato  interno,  relativi  alla   fornitura
          dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo  riguardo
          alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
          il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai  Ministri
          competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,   in
          particolare,  che  le  famiglie  fruiscano   dei   vantaggi
          derivanti dalla predetta diminuzione. 
                9. La tariffa agevolata per la fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
                9-bis.  L'accesso  alla  tariffa  agevolata  per   la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro. 
                10.   In   considerazione   dell'eccezionale    crisi
          economica internazionale  e  dei  suoi  effetti  anche  sul
          mercato  dei  prezzi  delle  materie  prime,  al  fine   di
          garantire minori oneri per le famiglie e le  imprese  e  di
          ridurre il prezzo  dell'energia  elettrica,  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro   dello
          sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'  per   l'energia
          elettrica e il gas,  conforma  la  disciplina  relativa  al
          mercato elettrico e i connessi  tempi  di  attuazione,  ivi
          compreso il termine finale  di  cui  alla  lettera  a),  ai
          seguenti principi: 
                  a)  il  prezzo  dell'energia  e'  determinato,   al
          termine del  processo  di  adeguamento  disciplinato  dalle
          lettere da b) a e), in base ai diversi  prezzi  di  vendita
          offerti  sul  mercato,  in  modo  vincolante,  da  ciascuna
          azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico,  con
          precedenza per le forniture offerte ai  prezzi  piu'  bassi
          fino al completo soddisfacimento della domanda; 
                  b) e' istituito, in sede di prima applicazione  del
          presente    articolo,    un    mercato     infragiornaliero
          dell'energia,  in  sostituzione  dell'attuale  mercato   di
          aggiustamento, che si svolge tra la  chiusura  del  mercato
          del giorno precedente e l'apertura del mercato dei  servizi
          di  dispacciamento  di  cui  alla   lettera   d)   con   la
          partecipazione di tutti gli utenti abilitati.  Nel  mercato
          infragiornaliero il prezzo dell'energia  sara'  determinato
          in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
          gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
          e  di  acquisto  vincolanti  con  riferimento  a  prezzi  e
          quantita'; 
                  c)  fatti  salvi  i  casi  in  cui   l'obbligo   di
          comunicazione  derivi  da  leggi,   regolamenti   o   altri
          provvedimenti  delle  autorita',  il  Gestore  del  mercato
          elettrico mantiene il riserbo sulle  informazioni  relative
          alle offerte di  vendita  e  di  acquisto  per  un  periodo
          massimo di sette giorni.  Le  informazioni  sugli  impianti
          abilitati  e  sulle  reti,  sulle   loro   manutenzioni   e
          indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile; 
                  d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
          dispacciamento,   la   cui   gestione   e'   affidata    al
          concessionario   del    servizio    di    trasmissione    e
          dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
          delle risorse  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  del
          sistema elettrico in  base  alle  diverse  prestazioni  che
          ciascuna  risorsa  rende   al   sistema,   attraverso   una
          valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente.  I
          servizi  di  dispacciamento  sono   assicurati   attraverso
          l'acquisto  delle  risorse   necessarie   dagli   operatori
          abilitati. Nel mercato dei  servizi  di  dispacciamento  il
          prezzo dell'energia sara' determinato in  base  ai  diversi
          prezzi  offerti  in  modo  vincolante  da  ciascun   utente
          abilitato e accettati dal  concessionario  dei  servizi  di
          dispacciamento, con precedenza per  le  offerte  ai  prezzi
          piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno; 
                  e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
          del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con  il
          mercato dei servizi di dispacciamento di cui  alla  lettera
          d),  favorendo  una  maggiore  flessibilita'  operativa  ed
          efficienza   economica   attraverso   un   meccanismo    di
          negoziazione continua delle risorse necessarie. 
                10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e   il   gas,   in
          considerazione di proposte di intervento da essa  segnalate
          al Governo, adotta misure, di carattere  temporaneo  e  con
          meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza  nelle
          zone dove si verificano anomalie dei mercati. 
                10-ter. A decorrere dall'anno 2009,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica  e  il  gas  invia  al  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
          segnalazione sul funzionamento  dei  mercati  dell'energia,
          che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'  contenere,
          altresi', proposte finalizzate all'adozione di  misure  per
          migliorare   l'organizzazione   dei   mercati,   attraverso
          interventi sui meccanismi di  formazione  del  prezzo,  per
          promuovere la concorrenza e  rimuovere  eventuali  anomalie
          del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
          mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare  uno  o
          piu'   decreti   sulla   base   delle   predette   proposte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  A  tale
          riguardo, potranno essere in  particolare  adottate  misure
          con riferimento ai seguenti aspetti: 
                  a)   promozione   dell'integrazione   dei   mercati
          regionali europei dell'energia elettrica, anche  attraverso
          l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
          dell'energia elettrica e l'allocazione della  capacita'  di
          trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi; 
                  b)  sviluppo  dei  mercati  a  termine   fisici   e
          finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi  prodotti,
          anche di lungo  termine,  al  fine  di  garantire  un'ampia
          partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un
          corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti. 
                11. Agli stessi fini ed entro lo  stesso  termine  di
          cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico,  adegua
          le   proprie   deliberazioni,   anche   in    materia    di
          dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                  a)  i  soggetti  che  dispongono  singolarmente  di
          impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per  il
          fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come  individuati
          sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas in conformita' ai principi di  cui  alla
          presente lettera, sono  tenuti  a  presentare  offerte  nei
          mercati alle condizioni fissate  dalla  medesima  Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
          puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli  oneri
          per il sistema e un'equa remunerazione dei  produttori:  in
          particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei  servizi
          di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
          si verificano  le  condizioni  di  seguito  descritte,  gli
          impianti  che  risultano  tecnicamente  e   strutturalmente
          indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
          mantenimento di adeguati livelli di sicurezza  del  sistema
          elettrico nazionale per significativi periodi di tempo; 
                  b)  sono  adottate  misure  per  il   miglioramento
          dell'efficienza   del   mercato   dei   servizi   per    il
          dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del  costo
          di   approvvigionamento   dei    predetti    servizi,    la
          contrattualizzazione  a  termine   delle   risorse   e   la
          stabilizzazione del relativo corrispettivo  per  i  clienti
          finali. 
                12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro   dello   sviluppo    economico,    su    proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito  il
          concessionario    dei    servizi    di    trasmissione    e
          dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante  in  non
          piu' di tre macro-zone. 
                13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
          relativa disciplina e' adottata, in  via  transitoria,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
                13-bis. Per  agevolare  il  credito  automobilistico,
          l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione  nel
          pubblico registro automobilistico di ipoteche  per  residuo
          prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
          La cancellazione di tali ipoteche  e'  esente  dall'imposta
          provinciale di trascrizione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 17  e  18,
          della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1.-16. Omissis 
                17. Per l'anno 2023, sono ammessi  alle  agevolazioni
          relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica
          riconosciute   ai    clienti    domestici    economicamente
          svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla  compensazione
          per la fornitura di gas naturale  di  cui  all'articolo  3,
          comma 9,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE)  valido  nel  corso  dell'anno
          2023 fino a 15.000 euro. 
                18.  Per  il  primo  trimestre  dell'anno  2023,   le
          agevolazioni relative alle  tariffe  per  la  fornitura  di
          energia  elettrica  riconosciute   ai   clienti   domestici
          economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi
          condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  nonche'  la
          compensazione per la fornitura  di  gas  naturale,  di  cui
          all'articolo 3, comma  9,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400
          milioni di euro complessivamente tra  elettricita'  e  gas,
          con delibera dell'ARERA. La suddetta  delibera  ridetermina
          le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto  del
          valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1,  comma  3,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  29  dicembre
          2016, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16  gennaio  2017,   come
          modificato dall'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022,  n.  51,  e,  in  particolare,  della
          necessita' di determinare  risparmi  piu'  elevati  per  le
          famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo. 
                Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   2-bis,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  recante
          misure urgenti per il contenimento dei  costi  dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali: 
                «Art.  2-bis  (Rendicontazione  dell'utilizzo   delle
          risorse  destinate  al  contenimento  degli  effetti  degli
          aumenti dei prezzi dell'energia). - 1. L'ARERA effettua  la
          rendicontazione dell'utilizzo delle  risorse  destinate  al
          contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi  nei
          settori elettrico  e  del  gas  naturale,  con  particolare
          riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite
          alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra: 
                  a) il comparto elettrico, ai sensi  delle  seguenti
          disposizioni: 
                    1) articolo 30, comma  3,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                    2) articolo 6,  comma  1,  del  decreto-legge  22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69; 
                    3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio
          2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          luglio 2021, n. 106; 
                    4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge  27
          settembre 2021,  n.  130,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 2021, n. 171; 
                    5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30
          dicembre 2021, n. 234; 
                    6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
          n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo
          2022, n. 25; 
                    7) articolo 1 del presente decreto; 
                  b) il comparto del gas,  ai  sensi  delle  seguenti
          disposizioni: 
                    1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge  27
          settembre 2021,  n.  130,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 2021, n. 171; 
                    2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30
          dicembre 2021, n. 234; 
                    3) articolo 2 del presente decreto. 
                2. Entro il 16  maggio  2022,  l'ARERA  trasmette  la
          rendicontazione  di   cui   al   comma   1   al   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze,   al   Ministero   della
          transizione  ecologica  e   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
                3. A decorrere  dal  1°  giugno  2022,  entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori  misure
          di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi  nei
          settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA  effettua  la
          rendicontazione dell'utilizzo  delle  risorse  destinate  a
          tali   misure,    con    particolare    riferimento    alle
          disponibilita'  in  conto  residui  trasferite  alla  CSEA,
          distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico  e  il
          comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia
          e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e
          alle competenti Commissioni parlamentari. 
                4.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  l'ARERA
          trasmette al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  al
          Ministero della transizione  ecologica  e  alle  competenti
          Commissioni  parlamentari  una   relazione   sull'effettivo
          utilizzo delle  risorse  destinate  al  contenimento  degli
          effetti degli aumenti dei prezzi nei  settori  elettrico  e
          del gas naturale  per  l'anno  in  corso,  con  particolare
          riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite
          alla CSEA,  distinguendo  nel  dettaglio  tra  il  comparto
          elettrico e il comparto del gas.»